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Infatti, sebbene ora sia stato istituito il ruolo e la maggior parte di
questa categoria abbia un contratto a tempo indeterminato, si ripercorrono
le tappe principali attraverso cui l’incaricato di religione arriva ad
essere docente a tempo indeterminato.
L’art. 15 della Legge 20 maggio 1982, n. 270 sancisce la generale
abolizione degli incarichi; ciò nonostante la natura del loro rapporto di
impiego non di ruolo rimane quella di incarico annuale, come precisa la
Circolare. 71 del 10.03.1987 che si richiama al punto 2.5 dell’intesa di
cui al D.P.R. 16.12.1985 n. 751.
L’art. 53 u.c. Legge 312/1980 apre la via, per gli incaricati, alla
progressione economica per arrivare alla ricostruzione e alla quasi totale
equiparazione ai docenti di ruolo.
Infatti per la prima volta questa particolare categoria di docenti ha
diritto, a particolari condizioni, ad un trattamento articolato in classi
e aumenti biennali, per arrivare, con un percorso lento e con norme non
sempre chiare e di facile applicazione alla Legge prov.le 5/2001 che
istituisce il ruolo dei docenti di religione nella Provincia di Trento.
Con l’a.s. 2002/2003 sono entrati a far parte del ruolo provinciale n.
142 docenti di scuola elementare, n. 34 di scuola media inferiore e n. 39
di scuola media superiore per un totale di 215 docenti.
Vi sono anche però, nell’ambito della stipulazione dei contratti a
tempo determinato, 6 incaricati stabilizzati nelle scuole elementari, 2
nelle scuole medie e 6 nelle scuole superiori, oltre naturalmente ad un
vario numero di supplenti annuali e temporanei.
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