| Reg.delib.n. 1399 |
Prot. n.50/04 D del 18.06.2004 |
O G G E T T O:
Art. 19, comma 1, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Ulteriori disposizioni in materia di integrazione e modifica delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.911 di data 23 aprile 2004 concernente le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale insegnante della scuola provinciale a carattere statale
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
di stabilire che per le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale insegnante della scuola provinciale di carattere statale per l'anno scolastico 2004/2005, a seguito della legge 4 giugno 2004, n. 143, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data 7 giugno 2004 e dai relativi allegati, inerenti l'integrazione e la modifica del decreto direttoriale di data 21 aprile 2004, citato in premessa;
di precisare che ai fini della valutazione dei titoli servizio previsti dalla lettera B, punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, laddove il modulo (allegato B) del decreto direttoriale di data 7 giugno 2004, citato al punto 1) chiede di indicare il "codice scuola", tale codice si riferisce alla sede effettiva del servizio prestato;
di stabilire che la presentazione delle dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto direttoriale d.d. 7 giugno 2004, dovrà essere effettuata presso la Sovrintendenza scolastica di Trento entro e non oltre il 28 giugno 2004;
di precisare che le scuole dell’infanzia provinciali e le scuole dell’infanzia non provinciali, a decorrere dal conseguimento della parità scolastica conseguita dal 1 settembre 2000, corrispondono alle scuole dell’infanzia statali, ai fini della valutazione del servizio non specifico di cui alla tabella allegato A, lettera B, punto 3, lettera B bis, del decreto direttoriale del 7 giugno 2004;
di dare atto che resta fermo, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 23 aprile 2004;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo della Sovrintendenza scolastica provinciale e di diffonderla tramite Internet
|