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Graduatorie provinciali per titoli
dall'a.s. 2005-2006

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Assunzioni
a.s. 2005/2006


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INFORMAdocenti
Comunicati e segnalazioni per gli insegnanti

DELIBERAZIONE della GIUNTA PROVINCIALE

Testo inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione nella seduta del 28/04/2003


Art. 19 comma 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Disposizioni in materia di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale insegnante della scuola provinciale a carattere statale.

Il Relatore comunica:

visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 294, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;

visto il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 marzo 2000, n. 123 registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000;

visto in particolare l’art. 14, comma 1, del predetto Regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;

visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 maggio 2000 n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;

visto il Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e della amministrazione, 12 febbraio 2002, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l’a.s. 2002/2003;

vista la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 11 del 12 febbraio 2002, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 333;

considerato che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea;

visto il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000/2001;

visto il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in particolare l’art. 2, secondo cui l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie avviene con periodicità annuale;

visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, in particolare l’art. 6;

vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e formazione professionale;

vista la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2003, n. 40

Ed inoltre, con riferimento alla specifica normativa provinciale:

visto il decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405 concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di istruzione nella provincia di Trento, con il quale si è proceduto al trasferimento delle funzioni relative allo stato giuridico ed economico del personale insegnante, ispettivo, direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento dagli organi centrali e periferici dello Stato alla Provincia Autonoma di Trento;

visto il decreto legislativo n. 592 del 16.12.1993 concernente disposizioni relative alla tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento;

vista la legge provinciale 3 febbraio 1997 n. 2, con la quale sono state emanate disposizioni specifiche per il personale insegnante nella provincia di Trento istituendone il ruolo e provvedendo all’inquadramento dello stesso;

vista la legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 agosto 2000, n. 2106 con la quale sono state fornite indicazioni procedurali circa le modalità di conferimento delle supplenze al personale docente di cui al del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 maggio 2000, n. 201;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2001, n. 1825 con la quale è stato recepito il decreto ministeriale del 4 giugno 2001, n. 103;

vista la legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, art. 19;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 22 febbraio 2002, n . 310 con la quale è stata data interpretazione al Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e della amministrazione del 12 febbraio 2002 relativo alla integrazione ed all’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente per l’anno scolastico 2002/2003;

tenuto conto che la Provincia autonoma di Trento esercita competenza legislativa primaria nella materia relativa alla scuola materna ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e, conseguentemente, provvede in via autonoma e separata all’organizzazione e reclutamento del personale docente in tali scuole;

considerata la specificità dell’organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione presente nella Provincia Autonoma di Trento;

considerata, infine, l’opportunità di conservare omogeneità nei tempi di svolgimento delle procedure di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti viste le inevitabili connessioni a livello nazionale, sia con riferimento alla mobilità del personale che con riferimento alle procedure informatiche;

In primo luogo si evidenzia che l’attuale apertura delle graduatorie permanenti non si riferisce al personale docente delle scuole materne presenti sul territorio provinciale e, quindi, ogni riferimento a detto personale presente sia nel decreto di apertura delle procedure di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti che nelle annesse tabelle di valutazione non trova riscontro nella Provincia di Trento.

Con riferimento ai singoli articoli del Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione 17 aprile 2003, si precisa che:

  • art. 7, comma 2: ai sensi dell’art. 39 della Legge provinciale 2/1997, il riferimento al “decreto da emanare a seguito del D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni di personale scolastico” nella Provincia di Trento deve intendersi effettuato nei confronti di provvedimento emanato dal Sovrintendente scolastico provinciale in seguito a deliberazione della Giunta provinciale autorizzativa del contingente di assunzioni di personale scolastico;

  • art. 10, comma 1: la presentazione delle domande deve intendersi da effettuare presso la Sovrintendenza Scolastica provinciale di Trento entro i termini perentori indicati nell’art. 10 del Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione 17 aprile 2003 (30 giorni dall’emanazione del citato decreto dirigenziale) mediante i modelli allegati al medesimo decreto;

  • art. 11, comma 4: coloro che intendono effettuare le operazioni di aggiornamento o trasferimento mediante comunicazione diretta al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno inserire i dati richiesti entro 25 giorni dall’emanazione del Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione 17 aprile 2003 ed inviare i moduli firmati, come indispensabile convalida, con le modalità ed i termini di cui all’art. 10 del Decreto dirigenziale.

Con riferimento all’insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari nella Provincia di Trento i docenti che abbiano superato la prova di accertamento della lingua straniera di cui  all’art. 4 del regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare - regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 - verranno inseriti d’ufficio negli appositi elenchi in posizione subordinata rispetto a coloro che abbiano conseguito la specifica idoneità.

Ai sensi del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 i posti vacanti e disponibili nelle scuole delle località ladine sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta ai candidati che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

  • udito il relatore;

  • vista la normativa citata in premessa;

  • a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

  1. di dare atto che trova applicazione in Provincia autonoma di Trento il Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e dell’amministrazione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 17 aprile 2003 inerente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2003-2004, salve le seguenti indicazioni di adattamento all'ordinamento scolastico provinciale:

    1. ogni riferimento al personale insegnante delle scuole materne presente sia nel decreto di apertura delle procedure di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti e nelle annesse tabelle di valutazione è inefficace nella Provincia di Trento;

    2. con riferimento ai singoli articoli del citato decreto dirigenziale 17 aprile 2003, si precisa che:

  • art. 7, comma 2: ai sensi dell’art. 39 della L.P. 2/1997, il riferimento al “decreto da emanare a seguito del D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni di personale scolastico” nella Provincia di Trento deve intendersi effettuato nei confronti di provvedimento emanato dal Sovrintendente scolastico provinciale in seguito a deliberazione della Giunta provinciale autorizzativa del contingente di assunzioni di personale scolastico;

  • art. 10, comma 1: le domande sono presentate presso la Sovrintendenza Scolastica provinciale di Trento entro i termini perentori indicati nell’art. 10 del decreto dirigenziale 17 aprile 2003 (30 giorni dall’emanazione del citato decreto dirigenziale) mediante i modelli allegati al medesimo decreto;

  • art. 11, comma 4: coloro che intendono effettuare le operazioni di aggiornamento o trasferimento mediante comunicazione diretta al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno inserire i dati richiesti entro 25 giorni dall’emanazione del decreto dirigenziale 17 aprile 2003 ed inviare i moduli firmati, come indispensabile convalida, con le modalità ed i termini di cui all’art. 10 del decreto dirigenziale;

  1. con riferimento all’insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari nella Provincia di Trento i docenti che abbiano superato la prova di accertamento della lingua straniera di cui  all’art. 4 del regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare - regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 - verranno inseriti d’ufficio negli appositi elenchi in posizione subordinata rispetto a coloro che abbiano conseguito la specifica idoneità;

  2. Ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 i posti vacanti e disponibili nelle scuole delle località ladine sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta ai candidati che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina;

  3. di pubblicare la presente deliberazione all’albo della Sovrintendenza scolastica provinciale e all’Albo Internet.


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