|
DELIBERAZIONE della
GIUNTA PROVINCIALE
Testo inviato alla Giunta provinciale per
l'approvazione nella seduta del 28/04/2003
Art. 19 comma 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
Disposizioni in materia di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti per il personale insegnante della scuola provinciale a carattere
statale.
Il Relatore comunica:
visto il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 294, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
vista la legge 3 maggio 1999, n.
124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
visto il Regolamento recante
norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio
1999 n. 124, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 27 marzo 2000, n. 123 registrato alla Corte dei Conti il 4
maggio 2000;
visto in particolare l’art. 14,
comma 1, del predetto Regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale
la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande
di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per
nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;
visto
il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 maggio 2000 n. 201,
registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
visto
il Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e
della amministrazione, 12 febbraio 2002, concernente termini e modalità per la
presentazione delle domande per l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l’a.s.
2002/2003;
vista
la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 11 del 12 febbraio 2002, ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 333;
considerato
che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/1948 C.E.E. e 92/1951
C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio
della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri
dell’Unione europea;
visto
il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico
2000/2001;
visto
il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, in particolare l’art. 2, secondo cui l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie avviene con periodicità annuale;
visto
il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 268, in particolare l’art. 6;
vista
la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e formazione professionale;
vista
la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2003, n. 40
Ed
inoltre, con riferimento alla specifica normativa provinciale:
visto
il decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405 concernente le
norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in
materia di istruzione nella provincia di Trento, con il quale si è proceduto al
trasferimento delle funzioni relative allo stato giuridico ed economico del
personale insegnante, ispettivo, direttivo e docente delle scuole ed istituti di
istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento dagli organi
centrali e periferici dello Stato alla Provincia Autonoma di Trento;
visto
il decreto legislativo n. 592 del 16.12.1993 concernente disposizioni relative
alla tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di
Trento;
vista
la legge provinciale 3 febbraio 1997 n. 2, con la quale sono state emanate
disposizioni specifiche per il personale insegnante nella provincia di Trento
istituendone il ruolo e provvedendo all’inquadramento dello stesso;
vista
la legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni;
vista
la deliberazione della Giunta provinciale 18 agosto 2000, n. 2106 con la quale
sono state fornite indicazioni procedurali circa le modalità di conferimento
delle supplenze al personale docente di cui al del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 25 maggio 2000, n. 201;
vista
la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2001, n. 1825 con la quale
è stato recepito il decreto ministeriale del 4 giugno 2001, n. 103;
vista
la legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, art. 19;
vista
la deliberazione della Giunta provinciale 22 febbraio 2002, n . 310 con la quale
è stata data interpretazione al Decreto dirigenziale del Direttore Generale del
personale della scuola e della amministrazione del 12 febbraio 2002 relativo
alla integrazione ed all’aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente per l’anno scolastico 2002/2003;
tenuto
conto che la Provincia autonoma di Trento esercita competenza legislativa
primaria nella materia relativa alla scuola materna ai sensi dell’art. 8 dello
Statuto e, conseguentemente, provvede in via autonoma e separata
all’organizzazione e reclutamento del personale docente in tali scuole;
considerata
la specificità dell’organizzazione amministrativa provinciale in materia di
istruzione presente nella Provincia Autonoma di Trento;
considerata,
infine, l’opportunità di conservare omogeneità nei tempi di svolgimento
delle procedure di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
viste le inevitabili connessioni a livello nazionale, sia con riferimento alla
mobilità del personale che con riferimento alle procedure informatiche;
In
primo luogo si evidenzia che l’attuale apertura delle graduatorie permanenti
non si riferisce al personale docente delle scuole materne presenti sul
territorio provinciale e, quindi, ogni riferimento a detto personale presente
sia nel decreto di apertura delle procedure di integrazione ed aggiornamento
delle graduatorie permanenti che nelle annesse tabelle di valutazione non trova
riscontro nella Provincia di Trento.
Con
riferimento ai singoli articoli del Decreto dirigenziale del Direttore Generale
del personale della scuola e dell'amministrazione 17 aprile 2003, si precisa
che:
-
art.
7, comma 2: ai sensi dell’art. 39 della Legge provinciale 2/1997, il
riferimento al “decreto da emanare a seguito del D.P.R. autorizzativo del
contingente di assunzioni di personale scolastico” nella Provincia di
Trento deve intendersi effettuato nei confronti di provvedimento emanato dal
Sovrintendente scolastico provinciale in seguito a deliberazione della
Giunta provinciale autorizzativa del contingente di assunzioni di personale
scolastico;
-
art.
10, comma 1: la presentazione delle domande deve intendersi da effettuare
presso la Sovrintendenza Scolastica provinciale di Trento entro i termini
perentori indicati nell’art. 10 del Decreto dirigenziale del Direttore
Generale del personale della scuola e dell'amministrazione 17 aprile 2003
(30 giorni dall’emanazione del citato decreto dirigenziale) mediante i
modelli allegati al medesimo decreto;
-
art.
11, comma 4: coloro che intendono effettuare le operazioni di aggiornamento
o trasferimento mediante comunicazione diretta al sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno
inserire i dati richiesti entro 25 giorni dall’emanazione del Direttore
Generale del personale della scuola e dell'amministrazione 17 aprile 2003 ed
inviare i moduli firmati, come indispensabile convalida, con le modalità ed
i termini di cui all’art. 10 del Decreto dirigenziale.
Con
riferimento all’insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari
nella Provincia di Trento i docenti che abbiano superato la prova di
accertamento della lingua straniera di cui
all’art. 4 del regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera
nella scuola elementare - regolamento emanato con Decreto del Presidente della
Giunta provinciale 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg ai sensi dell’art. 2 della
legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 - verranno inseriti d’ufficio negli
appositi elenchi in posizione subordinata rispetto a coloro che abbiano
conseguito la specifica idoneità.
Ai
sensi del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 i posti vacanti e
disponibili nelle scuole delle località ladine sono riservati ed attribuiti con
precedenza assoluta ai candidati che, in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura
ladina.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
PROVINCIALE
-
udito
il relatore;
-
vista
la normativa citata in premessa;
-
a
voti unanimi, legalmente espressi,
d
e l i b e r a
-
di
dare atto che trova applicazione in Provincia autonoma di Trento il Decreto
dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e
dell’amministrazione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, del 17 aprile 2003 inerente l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico
2003-2004, salve le seguenti indicazioni di adattamento all'ordinamento
scolastico provinciale:
-
ogni
riferimento al personale insegnante delle scuole materne presente sia
nel decreto di apertura delle procedure di integrazione ed aggiornamento
delle graduatorie permanenti e nelle annesse tabelle di valutazione è
inefficace nella Provincia di Trento;
-
con
riferimento ai singoli articoli del citato decreto dirigenziale 17
aprile 2003, si precisa che:
-
art.
7, comma 2: ai sensi dell’art. 39 della L.P. 2/1997, il riferimento al
“decreto da emanare a seguito del D.P.R. autorizzativo del contingente di
assunzioni di personale scolastico” nella Provincia di Trento deve
intendersi effettuato nei confronti di provvedimento emanato dal
Sovrintendente scolastico provinciale in seguito a deliberazione della
Giunta provinciale autorizzativa del contingente di assunzioni di personale
scolastico;
-
art.
10, comma 1: le domande sono presentate presso la Sovrintendenza Scolastica
provinciale di Trento entro i termini perentori indicati nell’art. 10 del
decreto dirigenziale 17 aprile 2003 (30 giorni dall’emanazione del citato
decreto dirigenziale) mediante i modelli allegati al medesimo decreto;
-
art.
11, comma 4: coloro che intendono effettuare le operazioni di aggiornamento
o trasferimento mediante comunicazione diretta al sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno
inserire i dati richiesti entro 25 giorni dall’emanazione del decreto
dirigenziale 17 aprile 2003 ed inviare i moduli firmati, come indispensabile
convalida, con le modalità ed i termini di cui all’art. 10 del decreto
dirigenziale;
-
con
riferimento all’insegnamento della lingua straniera nelle scuole
elementari nella Provincia di Trento i docenti che abbiano superato la prova
di accertamento della lingua straniera di cui
all’art. 4 del regolamento per le sperimentazioni di lingua
straniera nella scuola elementare - regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg ai sensi
dell’art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 - verranno
inseriti d’ufficio negli appositi elenchi in posizione subordinata
rispetto a coloro che abbiano conseguito la specifica idoneità;
-
Ai
sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 i posti vacanti e
disponibili nelle scuole delle località ladine sono riservati ed attribuiti
con precedenza assoluta ai candidati che, in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente, abbiano dimostrato la conoscenza della
lingua e della cultura ladina;
-
di
pubblicare la presente deliberazione all’albo della Sovrintendenza
scolastica provinciale e all’Albo Internet.
|