Scuola Provinciale
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Reg.delib.n. 911 del 23/04/2004 Prot. n. 40/04-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O:

Art. 19, comma 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Disposizioni in materia di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale insegnante della scuola provinciale a carattere statale.


Il giorno 23 Aprile 2004 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 


LA GIUNTA PROVINCIALE 

d e l i b e r a

  1. di stabilire che trova applicazione in provincia autonoma di Trento  il Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e dell’amministrazione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 21 aprile 2004 inerente l’integrazione e l’aggiornamento  delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006, salve le seguenti indicazioni di adattamento all'ordinamento scolastico provinciale:

a) ogni riferimento al personale insegnante delle scuole materne presente sia nel decreto di apertura delle procedure di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti che nelle annesse tabelle di valutazione è inefficace nella Provincia di Trento;

b) Con riferimento ai singoli articoli del decreto dirigenziale 17 aprile 2003, si precisa che:

-      art. 11, comma 4: la presentazione delle domande deve intendersi da effettuare presso la Sovrintendenza Scolastica provinciale di Trento entro i termini perentori indicati nell’art. 11 del Decreto dirigenziale del Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione 21 aprile 2004 (30 giorni dall’emanazione del citato decreto dirigenziale) mediante i modelli allegati al medesimo decreto;

-      art. 12, comma 4: coloro che intendono effettuare le operazioni di aggiornamento o trasferimento mediante comunicazione diretta al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno inserire i dati richiesti entro 30 giorni dall’emanazione del decreto del Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione 21 aprile 2004 ed inviare i moduli firmati, come indispensabile convalida qualora non opzionata la modalità di firma elettronica, con le modalità ed i termini di cui all’art. 12 del Decreto dirigenziale.
 

  1. Con riferimento all’insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari nella Provincia di Trento i docenti che abbiano superato la prova di accertamento della lingua straniera di cui all’art. 4 del regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare - regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 - verranno inseriti d’ufficio negli appositi elenchi in posizione subordinata rispetto a coloro che abbiano conseguito la specifica idoneità.


  2.  

  3. Ai sensi del decreto legislativo. 16 dicembre 1993, n. 592 i posti vacanti e disponibili nelle scuole delle località ladine sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta ai candidati che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina
     

  4. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo della Sovrintendenza scolastica provinciale e all’Albo Internet.




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