| Reg.delib.n.
911 del 23/04/2004 |
Prot. n.
40/04-D |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Art. 19, comma 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Disposizioni in materia di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale insegnante della scuola provinciale a carattere statale.
Il giorno 23 Aprile 2004 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
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di stabilire che trova
applicazione in provincia autonoma di Trento il Decreto dirigenziale del
Direttore Generale del personale della scuola e dell’amministrazione,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 21 aprile 2004
inerente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per
gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006, salve le seguenti indicazioni di
adattamento all'ordinamento scolastico provinciale:
a)
ogni riferimento al personale insegnante delle scuole materne presente sia nel
decreto di apertura delle procedure di integrazione ed aggiornamento delle
graduatorie permanenti che nelle annesse tabelle di valutazione è inefficace
nella Provincia di Trento;
b) Con
riferimento ai singoli articoli del decreto dirigenziale 17 aprile 2003, si
precisa che:
- art. 11, comma 4: la
presentazione delle domande deve intendersi da effettuare presso la
Sovrintendenza Scolastica provinciale di Trento entro i termini perentori
indicati nell’art. 11 del Decreto dirigenziale del Direttore Generale del
personale della scuola e dell'amministrazione 21 aprile 2004 (30 giorni
dall’emanazione del citato decreto dirigenziale) mediante i modelli allegati al
medesimo decreto;
- art. 12, comma 4: coloro
che intendono effettuare le operazioni di aggiornamento o trasferimento mediante
comunicazione diretta al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dovranno inserire i dati richiesti entro 30
giorni dall’emanazione del decreto del Direttore Generale del personale della
scuola e dell'amministrazione 21 aprile 2004 ed inviare i moduli firmati, come
indispensabile convalida qualora non opzionata la modalità di firma elettronica,
con le modalità ed i termini di cui all’art. 12 del Decreto dirigenziale.
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Con riferimento all’insegnamento
della lingua straniera nelle scuole elementari nella Provincia di Trento i
docenti che abbiano superato la prova di accertamento della lingua straniera
di cui all’art. 4 del regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera
nella scuola elementare - regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta provinciale 10 febbraio 1998, n. 4-76/Leg ai sensi dell’art. 2 della
legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 - verranno inseriti d’ufficio negli
appositi elenchi in posizione subordinata rispetto a coloro che abbiano
conseguito la specifica idoneità.
- Ai sensi del decreto
legislativo. 16 dicembre 1993, n. 592 i posti vacanti e disponibili nelle scuole
delle località ladine sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta ai
candidati che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente,
abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina
- Di pubblicare la presente
deliberazione all’albo della Sovrintendenza scolastica provinciale e all’Albo
Internet.
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