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STUDIAMOCI UNA MANO
Come fare un’associazione studentesca

TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONI

Il codice civile, dagli articoli 12 a 38, tratta delle associazioni e le distingue in “riconosciute”, cioè aventi personalità giuridica (iscritte al registro delle persone giuridiche ed aventi autonomia patrimoniale perfetta) e “non riconosciute”, cioè non aventi questa particolare rilevanza. Va detto che la maggioranza delle associazioni esistenti sono del tipo “non riconosciute” ai sensi del codice civile. Così è, normalmente, anche per le associazioni studentesche.

Caratteristica ricorrente di gran parte delle associazioni è quella di funzionare secondo un regime democratico : gli indirizzi e le strade da percorrere sono il frutto di decisioni collettive. L’ordinamento democratico di un gruppo è fissato dalle regole statutarie che prevedono, normalmente, un organo assembleare in cui tutti hanno diritto di voto (in particolare, per votare annualmente il bilancio – ai sensi dell’art. 20 codice civile - e per il periodico rinnovo delle cariche sociali), un organo esecutivo in cui i rappresentanti eletti assumono le decisioni per l’ordinaria amministrazione, e un Presidente, eletto per rappresentare legalmente l’associazione di fronte ai terzi.

Limitando il campo all’associazione studentesca, si può dire che questa tipologia di aggregazione, oltre alle norme del codice civile, ha una precisa legge nazionale di riferimento che è la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

Questa legge intende valorizzare le associazioni che si rivolgono in generale a tutti i cittadini con scopi (culturali, sportivi o sociali in generale) volti ad elevare la qualità della vita.
Tale categoria, si distingue da quella delle organizzazioni di volontariato, anch’esse associazioni, che però si rapportano a categorie di persone in stato di marginalità e bisogno, perseguendo finalità di tipo solidaristico (per esse, la legge nazionale di riferimento è la 11 agosto 1991, n. 266).

La suddetta legge-quadro n. 383 del 2000 è stata recepita a livello provinciale con un semplice articolo, l’articolo 3 bis, inserito nella normativa provinciale del volontariato, (la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, più avanti riportata) con il quale è stato istituito il:

REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

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