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STUDIAMOCI
UNA MANO
Come fare un’associazione studentesca
TIPOLOGIA DI
ASSOCIAZIONI
Il codice
civile, dagli articoli 12 a 38, tratta delle associazioni e le distingue in “riconosciute”,
cioè aventi personalità giuridica (iscritte al registro delle persone giuridiche
ed aventi autonomia patrimoniale perfetta) e “non riconosciute”, cioè non
aventi questa particolare rilevanza. Va detto che la maggioranza delle
associazioni esistenti sono del tipo “non riconosciute” ai sensi del codice
civile. Così è, normalmente, anche per le associazioni studentesche.
Caratteristica ricorrente di gran parte delle associazioni è quella di
funzionare secondo un regime democratico : gli indirizzi e le strade da
percorrere sono il frutto di decisioni collettive. L’ordinamento democratico di
un gruppo è fissato dalle regole statutarie che prevedono, normalmente, un
organo assembleare in cui tutti hanno diritto di voto (in particolare, per
votare annualmente il bilancio – ai sensi dell’art. 20 codice civile - e per il
periodico rinnovo delle cariche sociali), un organo esecutivo in cui i
rappresentanti eletti assumono le decisioni per l’ordinaria amministrazione, e
un Presidente, eletto per rappresentare legalmente l’associazione di
fronte ai terzi.
Limitando il campo all’associazione studentesca, si può dire che questa
tipologia di aggregazione, oltre alle norme del codice civile, ha una precisa
legge nazionale di riferimento che è la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina
delle associazioni di promozione sociale”.
Questa legge intende valorizzare le associazioni che si rivolgono in generale a
tutti i cittadini con scopi (culturali, sportivi o sociali in generale) volti ad
elevare la qualità della vita.
Tale categoria, si distingue da quella delle organizzazioni di volontariato,
anch’esse associazioni, che però si rapportano a categorie di persone in stato
di marginalità e bisogno, perseguendo finalità di tipo solidaristico (per esse,
la legge nazionale di riferimento è la 11 agosto 1991, n. 266).
La suddetta legge-quadro n. 383 del 2000 è stata recepita a livello provinciale
con un semplice articolo, l’articolo 3 bis, inserito nella normativa
provinciale del volontariato, (la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, più
avanti riportata) con il quale è stato istituito il:
REGISTRO
PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
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